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Packaging regulation, there is an agreement between the EU institutions

Reduction targets set at 15% by 2040, five-year exemptions on reuse targets foreseen

Packaging regulation, there is an agreement between the EU institutions
Packaging regulation, there is an agreement between the EU institutions Prende forma dopo due anni di trattative, il regolamento imballaggi per ridurre i rifiuti e rafforzare la sostenibilità nella UE. Ogni cittadino genera 190kg di rifiuti da imballaggio ogni anno.

Il Consiglio dell’Ue e il Parlamento hanno raggiunto un accordo di compromesso sul nuovo regolamento "packaging and waste" che punta alla riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti entro il 2030.

I tempi e i modi per arrivare al traguardo sono al centro dei negoziati europei dal 2022.
Sono coinvolti tutti i settori industriali inizialmente chiamati a rispettare i regimi di sostenibilità e di responsabilità definiti dagli Stati Membri, ma anche i comportamenti di esercenti e cittadini.

Le misure previste dall’accordo sul regolamento imballaggi

Obiettivi di riduzione dei rifiuti
L’accordo stabilisce obiettivi di riduzione degli imballaggi: 5% rispetto al 2018 entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040.
Si richiede ai Paesi dell’UE di ridurre, in particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica.
I monouso messi al bando. 

A partire dal 1° gennaio 2030 saranno vietati alcuni formati di imballaggi monouso in plastica, come gli imballaggi per frutta e verdura fresca non trasformata (sotto 1,5 chilogrammi, ma si salvano gli imballaggi in carta e in materiale misto carta-plastica), gli imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti, le porzioni individuali (ad esempio per condimenti, salse, creme, zucchero), gli imballaggi in miniatura per prodotti da toilette (i kit di cortesia negli hotel) e le pellicole termoretraibili per proteggere le valigie usate negli aeroporti.

Numerose le esenzioni previste, ad esempio “nel caso in cui l’imballaggio sia necessario per evitare perdite d’acqua o perdita di turgore, o contro rischi microbiologici, shock fisici o ossidazione; per evitare l’inverdimento della frutta e della verdura e per soddisfare i requisiti del regolamento Ue sulla certificazione o sull’etichettatura con un riferimento alla qualità e alla autenticità delle Denominazioni d’origine protetta (Dop) e le Indicazioni geografiche protette (Igp)”.

Buste di plastica
Gli Stati membri dovranno adottare misure per ottenere entro il 31 dicembre 2025 una riduzione duratura del consumo di sacchetti di plastica leggeri sul loro territorio (non superiore a 40 per persona o l’equivalente in peso).
Previsto anche il divieto di utilizzare sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron, ad esempio quelli offerti nei mercati per la spesa sfusa), a meno che non siano necessari per motivi igienici o siano forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi o per aiutare a prevenire lo spreco di cibo.

PFAS e altre sostanze nocive
Per prevenire effetti negativi sulla salute, vengono introdotti limiti all’uso di diverse sostanze chimiche nocive negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente derivanti da sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio, ad esempio, non dovrà superare i 100 mg/kg.

Diversi (da 25 parti per miliardo a 50 a seconda della sostanza e della misurazione) i limiti stabiliti per le delle cosiddette “sostanze chimiche per sempre” (sostanze alchiliche per- e polifluorurate o PFAS).

Obiettivi di riuso
Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040.

I target variano a seconda del tipo di imballaggio, che si tratti di bevande alcoliche e non alcoliche (dovrà essere riutilizzabile almeno il 10% degli imballaggi entro il 2030.
Sono esclusi però vino e vini aromatizzati, liquori, latte e altre bevande altamente deperibili o di imballaggi secondari per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati.

Gli imballaggi in cartone sono generalmente esenti da questo requisiti. Espunte, rispetto al testo originario della Commissione, gli obiettivi di riuso per gli imballaggi da asporto.

Gli Stati membri possono concedere una deroga di cinque anni a questi requisiti a determinate condizioni:

  • La deroga sarà valida per gli Stati che superano di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e “si prevede che supereranno di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio del 2030”;

  • Deroga anche per lo Stato membro che “è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti”;

  • Deroga anche per gli operatori che adottano un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti “che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti dalla normativa”.

Dalle norme sul riuso sono esentate le microimprese.
Viene poi introdotta la possibilità per gli operatori economici di formare pool di cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

Promozione del riuso
Gli Stati membri dovranno adottare misure per incoraggiare la creazione di sistemi per il riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e sistemi per il riempimento in modo ecologico.

Contenitori da casa
Sempre nella vendita di cibo e bevande da asporto, dovrà essere garantita ai consumatori, dal 2030, la possibilità di servirsi di propri contenitori.

Acqua di rubinetto al ristorante
Gli Stati membri dovranno incentivare i ristoranti, le mense, i bar, le caffetterie e i servizi di catering a servire l’acqua del rubinetto (se disponibile, gratuitamente o con un basso costo di servizio) in contenitori riutilizzabili o ricaricabili.

Regole per il riuso
L’accordo raggiunto prevede requisiti da garantire affinché un imballaggio possa essere considerato riutilizzabile. Ad esempio, per essere considerato riutilizzabile un imballaggio dovrà essere stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte e per compiere il maggior numero possibile di rotazioni e, ovviamente, soddisfare i requisiti di salute, sicurezza e igiene per i consumatori.

Packaging riciclabile
I negoziatori hanno concordato che tutti gli imballaggi devono essere riciclabili, rispettando criteri rigorosi da definire attraverso la legislazione secondaria. Sono previste alcune esenzioni per legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cera.

Contenuto minimo riciclato di plastica
Per favorire il mercato delle plastica seconda vita, per qualsiasi parte in plastica dell’imballaggio vengono fissati obietti minimi di contenuto riciclato.
Per gli imballaggi sensibili al contatto in Pet, ad esempio (ad eccezione delle bottiglie per bevande monouso) l’obiettivo minimo è del 30% per il 2030 e del 50% per il 2040; per le bottiglie di plastica per bevande è del 30% entro il 2030 e del 65% entro il 2040; per gli altri imballaggi in plastica 35% entro il 2030 e 65% entro il 2040. Sono esentati gli imballaggi in cui la plastica rappresenti meno del 5% del peso totale.

Riciclaggio di alta qualità
È stato raggiunto anche l’accordo sulla definizione di riciclaggio di alta qualità: “Qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati di qualità equivalente a quella dei materiali originali, in base alle caratteristiche tecniche conservate, e che viene utilizzato come sostituto delle materie prime primarie per l’imballaggio”.

Divieto di incenerimento per gli imballaggi riciclabili
Coniglio e Parlamento hanno concordato di vietare l’incenerimento e lo smaltimento in discarica degli imballaggi riciclabili (ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio raccolti separatamente e per i quali il riciclaggio non è fattibile o non offre i migliori risultati ambientali).

Obiettivi di raccolta differenziata per bottiglie e lattine
Il 90% dei contenitori per bevande monouso in plastica e metallo (fino a tre litri) dovrà essere raccolto separatamente entro il 2029. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati sono tenuti a istituire sistemi di deposito su cauzione (DRS) per questi formati di imballaggio.

I colegislatori hanno concordato di aggiungere un’esenzione dall’obbligo di introdurre il deposito su cauzione per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e che presentano un piano di attuazione e una strategia per raggiungere l’obiettivo generale del 90%.

Ottimizzazione degli Imballaggi
Le nuove norme stabiliscono una percentuale massima di spazio vuoto del 50% negli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per il commercio elettronico, e richiedendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.

Nuove etichette
Novità sulla etichette, in aggiunta alle norme già esistenti sull’etichettatura degli imballaggi.
Obiettivo: indicare, ad esempio, informazioni sulla loro composizione materiale, per facilitare la raccolta differenziata (24 mesi dopo l’entrata in vigore o 36 mesi dopo l’atto delegato corrispondente); oppure indicare le informazioni sulla riutilizzabilità degli imballaggi sul contenuto riciclato o informazioni armonizzate per la raccolta differenziata.
Oltre alle normali etichette potrà essere usato un QR code o altri tipi di etichette digitali.

Bioplastiche
Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà riesaminare lo stato dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni ambientali degli imballaggi in bioplastica. Se del caso, e sulla base di questa revisione, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa per:

  • stabilire i requisiti di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica;

  • stabilire obiettivi per aumentarne l’uso negli imballaggi in plastica;

  • introdurre la possibilità di raggiungere in questo modo gli obiettivi di contenuto minimo di materiale riciclato. (Fonte: EconomiaCircolare.com)

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