
Annunciato dal Ministro Francesco Lollobrigida durante la Giornata del Made in Italy al Ministero della Salute, il disegno di legge che introduce disposizioni sanzionatorie in materia di agricoltura e pesca è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento porta la firma anche del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Riorganizzazione dei reati
Il disegno di legge, interviene sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.Lo scopo è di contrastare i fenomeni di contraffazione e truffa nel settore agroalimentare, con modifiche alle condotte sanzionate e con inasprimento delle sanzioni.
Si vuole così "salvaguardare la fiducia dei consumatori nell’accesso ad alimenti di elevata ed indiscussa qualità e tipicità e garantire la trasparenza e la concorrenza del mercato agroalimentare".
Il provvedimento contiene anche norme di riordino della pesca marittima.
Il disegno di legge istituisce presso il Masaf la “Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare”.
Si introducono:
- nuove fattispecie di reato per intercettare le condotte criminose lungo l’intera filiera, dalla produzione alla distribuzione dei prodotti;
- disposizioni volte a consentire la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento.
- sulla disciplina in materia di indagini, consentendo l’ispezione sulle cose senza preventivo avviso al difensore, laddove sia necessario prelevare un campione con urgenza;
- sulle intercettazioni, inserendo anche i nuovi reati di "frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci", nonché in materia di "operazioni sotto copertura".
Piattaforma per la tracciabilità della mozzarella di bufala
Il disegno di legge istituisce una nuova piattaforma per la registrazione delle movimentazioni riguardanti il latte di bufala e i suoi derivati, nella quale i soggetti della filiera bufalina -ossia gli allevatori, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala- devono inserire quotidianamente i dati relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, nonché i quantitativi di latte di bufala o derivati provenienti da Paesi UE e non UE.Mozzarella campana DOP
Sono previste sanzioni in materia di tracciabilità dei prodotti agroalimentari e per la violazione delle norme di produzione della mozzarella di bufala campana DOP. Le sanzioni sono graduate e possono essere aumentate in caso di violazioni commesse da medie e grandi imprese e ridotte in caso di violazioni commesse da microimprese.Latte e prodotti caseari
Il Masaf emanerà un “Piano straordinario di controllo nazionale” per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte e dei prodotti lattiero-caseari D.O.P. o I.G.T.Interdizione della denominazione protetta
Si introduce la possibilità di adottare una misura cautelare di carattere interdittivo: l’amministrazione può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare e sino all’adozione del provvedimento definitivo, l’utilizzo della denominazione protetta.Blocco ufficiale temporaneo
Si introduce il "blocco ufficiale temporaneo" dei prodotti e dei mezzi tecnici di produzione, qualora vengano rilevate violazioni documentali di carattere formale che non comportano rischio per la salute umana.Il blocco consente agli organi accertatori di bloccare la merce in attesa delle verifiche necessarie per valutare la conformità o meno dei prodotti agli standard.
Divieto di costituzione di CAA e nuovi illeciti amministrativi
Non potranno costituire Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) i soggetti che, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione, abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA cui sia stata revocata l’autorizzazione.Si introducono nuovi illeciti amministrativi, cui sono correlate sanzioni di diversa entità, nelle ipotesi in cui i CAA:
- richiedano, in qualsiasi forma, una remunerazione o compenso non dovuti per le prestazioni da rendere a favore delle imprese agricole in virtù di convenzioni
- accettino di svolgere prestazioni a favore delle imprese agricole aventi sede legale fuori del loro ambito territoriale di operatività.