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Greenwashing, Consiglio UE approva la Direttiva per la tutela dei consumatori

Voto a marzo anche per la Direttiva Green claims

Greenwashing, Consiglio UE approva la Direttiva per la tutela dei consumatori

Greenwashing, Consiglio UE approva la Direttiva per la tutela dei consumatori Il Consiglio UE ha approvato in via definitiva la posizione del Parlamento UE del 17 gennaio 2024 sulla proposta di direttiva sulla "responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde", al fine di combattere il cosiddetto greenwashing, l’ambientalismo di facciata, e rafforzare i diritti dei consumatori.

Le nuove regole modificano la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD) e la direttiva sui diritti dei consumatori (CRD), adattandole alla transizione verde e all’economia circolare.

Presentata il 30 marzo 2022 dalla Commissione europea, la proposta è stata avallata da Eurocamera e Consiglio dell’Ue lo scorso 19 settembre.
Dopo l’approvazione formale del Parlamento europeo durante la sessione plenaria di gennaio, questo era l’ultimo step prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La direttiva proteggerà i consumatori da affermazioni “verdi” ingannevoli: secondo uno studio realizzato dall’Ue nel 2020, il 53 per cento delle dichiarazioni ambientali fatte dalle aziende sono “vaghe, fuorvianti o infondate“.
Comprese quelle relative alla compensazione delle emissioni di carbonio: le aziende non potranno più ricorrere a dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull’ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni.

Con tutte le sfaccettature del caso: ad esempio le compagnie aeree non potranno più vendere voli climaticamente neutrali e incoraggiare i consumatori a compensare le emissioni pagando di più.

Regolamentato anche l’uso dei marchi di sostenibilità, data la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi.

Per essere autorizzati, i marchi di sostenibilità dovranno basarsi su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

Giro di vite anche contro l’obsolescenza programmata: le nuove norme chiariranno la responsabilità dei commercianti in caso di informazioni – o mancanza di informazioni – sull’obsolescenza precoce, sugli aggiornamenti software non necessari o sull’obbligo ingiustificato di acquistare pezzi di ricambio dal produttore originale.
Verrà inoltre creato un nuovo marchio armonizzato per dare maggiore risalto ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso.

Green Claims

Anche la direttiva ‘gemella’ sui Green claims fa un passo avanti all’Europarlamento.
Le Commissioni per il mercato interno e per l’ambiente hanno adottatola loro posizione.

L’obiettivo dell’Europarlamento è arrivare ad un voto in plenaria prima delle elezioni di giugno in modo da avere ad una posizione giuridicamente valida in modo che, dopo le elezioni, le nuove eurodeputate e gli eurodeputati possano riprendere il lavoro e portarlo alla fasi successive (nel nostro caso: il trilogo col Consiglio che dovrà approvare una propria posizione negoziale).

Cosa prevede la direttiva Green claims contro il greenwashing

La Commissione aveva stabilito nel testo presentato nel marzo del 2023 che:

  • le aziende dovranno fornire prove scientifiche sulla veridicità delle dichiarazioni green, prendendo in esame l’intero ciclo di vita del prodotto;

  • Le etichette ambientali, che secondo le stime di Bruxelles sono attualmente almeno 230, dovranno essere veritiere, trasparenti e verificate da terze parti;

  • Le evidenze scientifiche sulle affermazioni green dovranno essere trasparenti e disponibili per tutti via QR code sul sito web aziendale;

  • Le dichiarazioni o le etichette che utilizzano un punteggio aggregato dell’impatto ambientale complessivo del prodotto in termini di biodiversità, uso dell’acqua o cambiamento climatico non saranno più consentite;

  • Le aziende che utilizzano dichiarazioni ambientali non comprovate per commercializzare i propri prodotti potrebbero essere sanzionate con multe pari ad almeno il 4% delle entrate o esclusioni fino a un anno dalla partecipazione ad appalti pubblici o sussidi.

Le novità proposte dalle Commissioni

Vediamo ora quali sono le novità che le due commissioni dell’Europarlamento propongono di inserire nella norma:

  • 30 giorni per la valutazione di soggetti terzi e accreditati. I deputati hanno concordato che le aziende dovranno sottoporre all’approvazione tutte le future dichiarazioni di marketing ambientale prima di utilizzarle. Secondo il testo adottato dalle commissioni, le dichiarazioni dovranno essere valutate da verificatori accreditati in 30 giorni;

  • Semplificazioni per i prodotti meno complessi. Secondo i deputati e le deputate, la Commissione europea dovrebbe stilare un elenco di indicazioni e prodotti meno complessi che potrebbero beneficiare di una verifica più rapida o più semplice;

  • Le sostanze pericolose? Secondo le commissioni dell’Europarlmanto, la Commissione europea dovrebbe anche decidere se le indicazioni ecologiche sui prodotti contenenti sostanze pericolose debbano rimanere possibili;

  • Esclusione per le microimprese. Le due commissioni hanno anche concordato che le microimprese dovrebbero essere escluse dai nuovi obblighi e che le PMI dovrebbero avere un anno in più prima di applicare le regole;

  • Carbon offset. Gli eurodeputati hanno confermato il recente divieto (Direttiva Empowering consumers for the green transition) dell’Unione Europea di fare dichiarazioni ecologiche basate esclusivamente sui cosiddetti schemi di compensazione delle emissioni di anidride carbonica. Aggiungono che le aziende possono ancora citare gli schemi di compensazione se hanno già ridotto il più possibile le loro emissioni e utilizzare questi schemi solo per le emissioni residue. I crediti di carbonio degli schemi devodirettiva Green claims voto in plenaria a marzono essere certificati, come stabilito dal Carbon Removals Certification Framework.

  • Annunci comparatici. Regole speciali si applicherebbero alle indicazioni comparative, quelle che mettono a confronto due prodotti diversi, anche se i due prodotti sono realizzati dallo stesso produttore. Le aziende dovrebbero ad esempio dimostrare di aver utilizzato gli stessi metodi per confrontare gli aspetti rilevanti dei prodotti.

  • Miglioramento. Le affermazioni sul miglioramento dei prodotti non possono basarsi su dati risalenti a più di cinque anni prima.

(Fonte: https://economiacircolare.com/)

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