Ricordiamo che il Regolamento (UE) 2023/915, nello stabilire nuovi limiti massimi per i contaminanti negli alimenti, aveva concesso delle misure transitorie per consentire agli operatori economici di prepararsi all’applicazione delle nuove norme, e garantire una transizione agevole dal regolamento (CE) n. 1881/2006.
I nuovi limiti stabiliti sono stati elencati nell’allegato I, definendo che, qualora gli alimenti risultino contaminati in una quantità superiore al tenore massimo stabilito, non potranno essere immessi sul mercato o impiegati come materie prime negli alimenti o come ingredienti di alimenti.
Nei sistemi in cui la produzione e la trasformazione dei cereali sono integrate in modo che tutti i lotti entranti siano puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione.
Per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti (ovvero costituiti da più di un ingrediente), nell’applicare loro i pertinenti tenori massimi si tiene conto degli aspetti seguenti:
-
modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
-
modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
-
le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
-
il limite analitico di quantificazione.
L’operatore del settore alimentare è tenuto a fornire e giustificare i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione o trasformazione in questione, o i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti in questione, come pure la proporzione degli ingredienti impiegati per le operazioni di miscelazione in questione.
Qualora l’operatore del settore alimentare non fornisca il fattore di concentrazione, diluizione o trasformazione necessario o qualora l’autorità competente ritenga tale fattore inidoneo alla luce della giustificazione, è l’autorità competente stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo l’obiettivo della massima tutela della salute pubblica.
Ad oggi, con la pubblicazione del nuovo Regolamento UE 2024/1756 della Commissione del 25 giugno 2024 sono stati modificati nuovamente i limiti riportati nell’allegato I, che viene quindi sostituito. (Fonte: Silvia Fiorani, https://www.ruminantia.it/)