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Beef from sustainable farming, the implementing decree

Obligations, labelling and presentation of SQNZ certified products

Beef from sustainable farming, the implementing decree

Beef from sustainable farming, the implementing decree Il 9 settembre 2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato il decreto direttoriale riportante le modalità attuative del disciplinare di produzione denominato: “Standard: Zootecnia da carne sostenibile applicabile all’allevamento per la produzione di carne bovina”.

Il disciplinare, che rientra nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), regime di qualità che riguarda la certificazione volontaria di aziende e prodotti agricoli e alimentari di provenienza zootecnica, era stato approvato lo scorso 24 giugno 2024.

Il decreto stabilisce, all’articolo 3, i requisiti degli operatori, che dovranno essere:

  • titolari di una partita IVA;

  • iscritti al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale/attività dell’impresa congruente;

  • in possesso di ogni altro requisito tecnico-organizzativo previsto dal disciplinare.

Gli operatori potranno aderire al SQNZ in forma singola oppure associata, in tal caso dovranno individuare un “Capofiliera” che avrà il compito di coordinare il gruppo di filiera.

Per tutti quanti gli obblighi da rispettare saranno:

  • incaricare una Struttura di controllo autorizzata dal Ministero e fornirgli una dichiarazione in forma scritta di essere a conoscenza del disciplinare e di impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare e dal presente decreto;

  • gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni relative alla rintracciabilità del prodotto e all’allevamento degli animali;

  • predisporre un piano di autocontrollo (che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata) ed eseguire e documentare le attività da esso previste;

  • assicurare la corretta etichettatura del prodotto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni del disciplinare;

  • conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di ventiquattro mesi o più se previsto dalla normativa vigente;

  • consentire alle Strutture di controllo e alle Autorità competenti per la vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni, l’accesso alle sedi aziendali e alla documentazione.

Gli operatori in forma associata dovranno mettere in atto ulteriori attività a garanzia del rispetto del disciplinare, tra cui:

  • predisporre un sistema di controllo interno e una banca dati che tenga traccia degli operatori, del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare;

  • nonché assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita).

All’articolo 5 vengono poi date indicazioni sulle procedure per aderire al sistema e l’iscrizione nell’elenco degli operatori certificati, per poi passare, dall’articolo 7 all’articolo 9, a definire requisiti, obblighi e vigilanza sulle Strutture di controllo autorizzate.

Come etichettare e presentare il prodotto certificato?

All’articolo 10 vengono date tutte le specifiche per commercializzare il prodotto come SQNZ.

Oltre le diciture obbligatorie per legge, nell’etichetta e nel materiale promozionale dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti indicazioni:

  • denominazione del disciplinare: “Standard: Zootecnia da carne sostenibile applicabile all’allevamento per la produzione di carne bovina”;

  • dicitura: “Sistema di qualità nazionale zootecnia (o acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale (o acronimo MASAF)”.

Inoltre potranno essere indicate, facoltativamente, le seguenti informazioni:

  • nome esteso o acronimo della Struttura di controllo e relativo logo;

  • il marchio collettivo unico identificativo del SQNZ di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632. Tale marchio deve comparire nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo e può essere utilizzato solo sottoscrivendo un impegno a rispettare il regolamento di uso;

  • il marchio privato o collettivo dell’operatore certificato;

  • il nome del produttore singolo o associato o del capo filiera;

  • prodotto da “Allevamento sostenibile”.

Etichette e materiale promozionale riportante il marchio collettivo unico identificativo del SQNZ dovranno essere preventivamente approvate dalla Struttura di controllo autorizzata. (Fonte: https://www.ruminantia.it/)

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