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Animal welfare requirements and cross compliance rules

The Cross-Compliance Decree is in force, which defines the minimum animal welfare requirements, the Compulsory Management Criteria (CGO) and Good Agronomic and Environmental Conditions (BCAA)

Animal welfare requirements and cross compliance rules

Animal welfare requirements and cross compliance rules

Avere adeguate competenze professionali in materia di benessere animale. E' il "requisito minimo" previsto dal Decreto Masaf in vigore da domani, che definisce anche le "Zone" della condizionalità.

E' entrato in vigore il 16 maggio 2023 il Decreto Condizionalità (DM 9 marzo 2023) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal Masaf. 

Il decreto definisce i requisiti minimi di benessere animale e la disciplina di condizionalità -(Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)- che danno diritto ai pagamenti elargiti dallo Stato in base al regolamento PAC 2115/2021. 


Benessere animale- Requisiti di "capacità e competenza"

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all’aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell’allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: “Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.

L'Allegato 2 del DM 9 marzo 2023 stabilisce che il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:
 
  • il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
  •  il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul benessere animale; oppure
  • aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell’ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
  • la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell’ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell’arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
  • per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
  • mediante l’adesione dell’azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.
I corsi sono organizzati dai Servizi Veterinari delle Aziende Usl o sotto la loro supervisione, nell’ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.


Regime di condizionalita' in 3 Zone 

Le regole di condizionalità comprendono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) elencate nell'Allegato 1 del decreto. Le regole sono suddivise nell'Allegato 1 in tre "Zone di condizionalità" denominate: «clima e ambiente» (Zona 1, che ricomprende norme di corretto impiego di acqua, terreni e di protezione della fauna selvatica), «salute pubblica e salute delle piante» (Zona 2); «benessere degli animali» (Zona 3)
Zona 2 e Zona 3: Sicurezza alimentare e benessere animale - I criteri di gestione obbligatori (CGO) sono dettagliati nell'allegato 1 del decreto, rispettivamente nella Zona 2 (due CGO) e nella Zona 3 ( tre CGO).


ZONA 2 - SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE - SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
Si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:
 
  •  produzioni animali;
  •  produzioni vegetali;
  •  produzione di latte crudo;
  •  produzione di uova;
  •  produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
CGO 6 – Direttiva 96/22/CE  concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 9 Vitelli– Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.
CGO 10 Suini – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011
CGO 11 Protezione in allevamento – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001
 

Provvedimenti regionali 

Spetta alle Regioni e Province autonome dettagliare- con propri provvedimenti a sessanta giorni- l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità, le bozze dei provvedimenti dovranno essere preventivamente inoltrate al Ministero dell'Agricoltura, anche per verificare la coerenza con il decreto 9 marzo 2023. In assenza dei provvedimenti regionali, si applicano gli impegni indicati negli Allegati del decreto.

Circolare Agea

Entro novanta giorni, una circolare di Agea stabilirà le procedure di attuazione del decreto, previo via libera del Masaf e delle Regioni.

DECRETO 9 marzo 2023 (Decreto Condizionalità)
Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115  e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale. (Fonte: https://www.anmvioggi.it/)

ALLEGATO_1_ZONE_DI_CONDIZIONALITA.pdf1.45 MB
ALLEGATO_2_REQUISITO_COMPETENZE.pdf800.51 KB

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