Con il decreto pubblicato in questi giorni in Gazzetta Ufficale sono stati stabiliti i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimentori dei distretti biologici o biodistretti.
Con questa definizione di intendono quei territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, nonchè per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura.
Questo sistema di produzione rappresenta uno strumento importante per dare impulso all’economia locale e alle filiere corte, e per la promozione del territorio.
A seguito del tavolo tecnico sull’agricoltura biologica del 29 settembre 2022 e dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2022, e tenendo conto delle normative regionali, sono stati stabiliti i criteri che riassumiamo di seguito.
COMITATO PROMOTORE
Il comitato promotore può essere costituito dalla aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico, nonchè enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, e deve essere rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale o interregionale.I soggetti che aderiscono al comitato devono avere già notificato la propria adesione al metodo di produzione biologico e possono formalizzare la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l’individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico.
Il protocollo deve contenere le seguenti informazioni:
- i soggetti partecipanti al comitato promotore;
- per le aziende biologiche che aderiscono al comitato promotore l’autocertificazione che attesta l’avvenuta notifica;
- delimitazione territoriale del costituendo distretto biologico;
- attività partecipative che s’intende attivare nei territori del distretto.
La richiesta di riconoscimento sarà presentata alla regione di appartenenza (o a ciascuna regione in caso il territorio compredesse più regioni) da un soggetto gestore che sarà individuato all’interno del comitato e che fungerà da rappresentanza esterna dello stesso.
Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO
Secondo quanto stabilito dal decreto al distretto biologico devono obbligatoriamente partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:- imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- associazioni di produttori biologici;
- soggetti singoli o associati, comprese le societa’ cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicita’, l’attivita’ di importazione, esportazione e appalto.
Oltre alle categorie obbligatorie, al distretto biologico possono partecipare anche:
- enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità;
- enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica;
- enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
- imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
- enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, societa’ a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attivita’ nell’ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell’innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- associazioni locali di consumatori;
- organizzazioni di produttori;
- organizzazioni professionali agricole o sindacali, e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- altri soggetti privati volti a consolidare l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
Alla richiesta di riconoscimento presentata dal comitato promotore devono essere allegati i seguenti documenti:- protocollo costitutivo del comitato promotore;
- piano di distretto contenente l’indicazione dettagliata dei requisiti necessari, valido per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni, con previsione di aggiornamento periodico e rendicontazione finale di attuazione e raggiungimento degli obiettivi, secondo i modi e i tempi definiti da specifiche disposizioni regionali.
La richiesta viene presa in carico dalla regione competente che avvierà il procedimento secondo tempi e modalità definiti dalla normativa regionale di riferimento. Durante l’istruttoria potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti, variazioni o adeguamenti.
Il provvedimento emenato dalla regione al termine della procedura dovrà poi essere trasmesso al Ministero per l’inserimento del distretto biologico nel Registro nazionale istituito con questo decreto e gestito dal Ministero.
REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
Fermo restando quanto già disposto dalle singole normative regionali vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge, per essere riconosciuto il distretto biologico deve possedere i seguenti requisiti:- denominazione;
- delimitazione territoriale del distretto biologico, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all’agricoltura biologica, o altro tipo di misurazione per le altre produzioni, che deve essere definita dalla regione che opera il riconoscimento;
- proposta di forma giuridica, conforme all’ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;
- elenco dei soggetti partecipanti aventi le caratteristiche richieste nel decreto, e i relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi;
- proposta di organizzazione amministrativa, con l’indicazione dei componenti del consiglio direttivo, indicazione del rappresentante legale e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
- finalità del distretto e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal comitato promotore;
- obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione della percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
- attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
- previsione di impatto sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonchè sulla vitalità economica del distretto biologico.
CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria di riconoscimento, il distretto assume la forma giuridica scelta nel piano e trasmette alla regione competente gli atti relativi alla costituzione della società e lo statuto approvato e sottoscritto dagli aderenti. Decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopraindicati, l’amministrazione archivia la domanda.Dopo 30 giorni dalla ricezione degli atti, la regione competente adotta il provvedimento di riconoscimento e lo notifica al Ministero per gli adempimenti successivi.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria di riconoscimento, il richiedente può presentare osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione, a seguito delle quali la regione confermerà o modificherà, se ne ricorrono i presupposti, l’esito istruttorio. Decorsi inutilmente i termini per la presentazione di osservazioni, l’esito istruttorio assume carattere definitivo con l’emissione di provvedimento finale.
ORGANI DEL DISTRETTO BIOLOGICO
Il consiglio direttivo sarà incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, e della presentazione delle domande PAC e per la partecipazione ai programmi di ricerca europei, nazionali e regionali. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.Saranno inoltre presenti gli organi previsti dalla forma giuridica prescelta.
REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
Il riconoscimento del distretto biologico può essere revocato dalla regione nel caso in cui vengano meno i requisiti stabiliti nel presente decreto o dalla normativa regionale di riferimento. La regione assegnerà un termine per regolarizzare la posizione del distretto, allo scadere del quale in caso di mancata rettifica si procederà con la revoca del riconoscimento.Le modalità e le frequenze delle verifiche del mantenimento dei requisiti sono stabilite dalle regioni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Chi già in possesso del riconoscimento ha tempo fino al il 31 dicembre 2027 per adeguarsi ai requisiti stabiliti dal presente decreto. (Fonte: https://www.ruminantia.it)Il decreto integrale può essere scaricato qui.