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Reati alimentari, le prescrizioni estintive nella Riforma Cartabia

Alcune considerazioni sulla nuova procedura di estinzione del reato alimentare e sul ruolo dell'organo accertatore

Reati alimentari, le prescrizioni estintive nella Riforma Cartabia

Reati alimentari, le prescrizioni estintive nella Riforma Cartabia Il D. Lgs. n. 150/2022, la cosiddetta “legge Cartabia”, che ha modificato il processo penale, è di fatto la normativa più importante degli ultimi 30 anni, redatta in tempi brevi, dettati dalla necessità di acquisire i finanziamenti disposti dal PNNR.

Con l’articolo 70, Capo III, Titolo V, che apporta modifiche relativamente all’estinzione delle contravvenzioni, alle pene sostitutive delle pene detentive brevi e a quelle pecuniarie, la riforma interessa anche il settore alimentare, inserendo la possibilità di estinguere il reato attraverso un percorso alternativo al processo penale.
Le modifiche introducono procedure già previste per le violazioni legate al D. Lgs n. 81/2008 in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e apporteranno un cambiamento significativo nelle dinamiche tra OSA, Autorità di controllo e Magistratura.

Il nuovo meccanismo estintivo mira a riparare le non conformità condotte dall’operatore del settore alimentare e ad aumentare l’efficienza del sistema penale, riducendo il numero di procedimenti che arrivano a giudizio.
Le novità e le criticità di questo nuovo diritto sono state illustrate dall’avvocata Neva Monari dello studio Avvocati per l’impresa di Torino e da Elisabetta Genta di Laemmegroup, società di servizi di Monacalieri in Piemonte, organizzatrice dell'incontro.

Applicazione della nuova procedura

Il nuovo istituto viene applicato ai reati previsti dall’articolo 5 della Legge 283/62, che rappresentano l’80-85% delle contestazioni alimentari (produzione, detenzione e distribuzione di prodotti in cattivo stato di conservazione, oppure insudiciati o con cariche microbiche superiori ai limiti previsti), non apportando di fatto modifiche all’articolo stesso.
Non cambia neanche il regime sanzionatorio dell’articolo 6, ma la "riforma Cartabia" prevede il pagamento di 1/6 del massimo che può essere stabilito, a seconda del reato, in 30.987 euro o 46.481 per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5.

Altri reati alimentari che possono rientrare nella nuova procedura sono quelli suscettibili di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, o la pena dell’ammenda, alternativa o congiunta, a quella dell’arresto, ad esempio il reato di macellazione clandestina (D. Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 1) e di vendita di integratori sfusi (D. Lgs n. 169/2004, art. 15).

Il ruolo centrale dell’organo accertatore

Un punto importante da chiarire è la definizione di “organo accertatore” che non si identifica necessariamente con l’autorità competente (Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, Aziende Unità Sanitarie Locali) così come definita dal D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE. Nella Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 150/2022 si legge che l’organo accertatore riveste funzioni di polizia giudiziaria.
Il ruolo centrale dell'organo accertatore sgrava di molti compiti il Pubblico Ministero, favorendo l’archiviazione del reato durante le indagini e limitando la celebrazione del processo.
Nel citato articolo 70 si legge anche “Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica”, prassi che indubbiamente conferisce all’organo accertatore un potere molto ampio.

Una criticità che potrebbe emergere è quella relativa al fatto che non tutti gli organi accertatori abbiano le competenze tecniche per definire le prescrizioni atte a eliminare le non conformità, così come la Procura stessa.

Altro punto critico da chiarire è la definizione della Procura di competenza. Mentre per i reati in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, a cui la procedura si ispira, le verifiche e gli accertamenti vengono eseguiti all'interno dello stabilimento, per quanto riguarda il settore alimentare il prodotto può essere prelevato in qualsiasi ambito o regione, in cui la Sanità è gestita in forma autonoma.

La procedura di accertamento

L’organo accertatore è obbligato a inviare la notizia di reato e il verbale con le prescrizioni direttamente alla Procura, e impartisce la prescrizione al contravventore al fine di eliminare conseguenze dannose e pericolose, fissando i termini per la regolarizzazione per un tempo congruo e comunque non superiore ai sei mesi (prorogabili una sola volta).
La procura valuta le prescrizioni e può intervenire inasprendo o mitigando le prescrizioni contenute nel verbale.
Copia della prescrizione è notificata al trasgressore che sarà iscritto nelle notizie di reato, ma anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore, in quanto l’azienda potrebbe essere a conoscenza dei fatti e non avere dato la possibilità di mettere in atto procedure per superare la criticità ed evitare il conseguente reato.

Successivamente, l’Autorità verificherà l’ottemperanza di tali prescrizioni da parte dell’OSA che, se correttamente adempiute, comporteranno l’estinzione del reato e quindi la chiusura del procedimento penale. Diversamente, il PM proseguirà con l’esercizio dell’azione penale e, quindi, con l’istruzione del procedimento penale.
È facoltà anche del trasgressore procedere con il processo penale: nel caso in cui ritenga le prescrizioni troppo gravose, può non adempierle e quindi si passa al regime attuale.

Estinzione del reato

Con l'adempimento della prescrizione, il pagamento entro 30 giorni di 1/6 dell'ammenda e la comunicazione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, da parte dell'Autorità alla Procura del ripristino della conformità igienico-sanitaria, il reato si estingue senza alcun processo e senza nessuna annotazione nel certificato penale. La non conformità rilevata non verrà registrata negli archivi giudiziari, anche se la documentazione potrebbe rimanere agli atti nelle ASL.

Alcune considerazioni finali sull'origine della contestazione

A conclusione dell'incontro Elisabetta Genta e Neva Monari si sono interrogate sulla possibilità di eliminare la non conformità a seconda della causa che l'ha scatenata.
Se può essere relativamente facile eliminare la contaminazione di un patogeno, o verificare le date di scadenza di un prodotto, e quindi adempiere alla prescrizione richiesta dall'organo accertatore, altra questione è gestire la non conformità legata a un contaminante chimico, che potrebbe provenire dalle materie prime utilizzate.
Da qui una domanda: "Quanto sarà il margine di confronto con l'Autorità?". Ma come per le altre criticità rilevate non si può che aspettare di vedere come sarà l'applicazione del D. Lgs. n. 150/2022 nei prossimi mesi. (Fonte: Bruna Moroni, https://www.foodandtec.com/)

 

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