CHE COS'È
Il Decreto Ministeriale del 29/07/04 (che abroga il decreto 465/99) sul sistema di etichettatura volontaria delle carni avicole prevede che solo le Organizzazioni autorizzate dal MIPAAF, attraverso un sistema analogo a quello previsto per le carni bovine, possano riportare nelle etichette delle I e II lavorazioni di carni avicole alcune informazioni:a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilità)
b) il Paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede)
c) il Paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede)
d) il Paese e macello in cui e' avvenuta la macellazione
e) il laboratorio di sezionamento
f) l'alimentazione
g) la forma di allevamento
h) la razza o il tipo genetico
i) l'età dell'animale macellato e il periodo di ingrasso (solo se abbinate alle informazioni di cui al punto f) e g) con l'esclusione per la categoria galletti)
j) la data di macellazione
CSQA, autorizzato dal Ministero, espleta le funzioni di controllo nei confronti dei macelli, allevamenti, mangimifici, incubatoi, i punti vendita, laboratori di sezionamento e sede delle organizzazioni autorizzate operanti nel settore delle carni di pollame, effettuando le verifiche nei tempi stabiliti dal regolamento e dal Piano dei Controlli specifico per ogni organizzazione e approvato dal MIPAAF.
PUNTI CHIAVE
Il sistema facoltativo prevede che ciascuna Organizzazione:- predisponga un apposito Disciplinare
- lo sottoponga ad approvazione dell'Autorità competente designata per ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o commercializzazione delle carni in questione (in Italia il MIPAAF)
- si sottoponga all’attività di controllo di un Organismo terzo, riconosciuto dalla competente autorità e designato dall'Organizzazione, su tutta la filiera: mangimifici, allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, i punti vendita che effettuano attività di etichettatura delle carni avicole preincartate, ecc.